In presenza di una potenziale (ma non ancora iniziata) controversia tra il correntista e la banca, l’eventuale piano di rientro concordato tra le parti è configurabile come una transazione.
La Corte di Appello di Venezia (sentenza 2 novembre 2022, n. 2337) ha statuito, invero e confermando quanto deciso in primo grado, che due scritture, intercorrenti tra una Banca e un correntista – con le quali il secondo a) riconosceva il debito nei confronti della prima; b) espressamente rinunciava a contestare gli addebiti registrati in conto a titolo di interessi anatocistici, ultralegali e usurai; c) si impegnava a pagare ratealmente quanto dovuto alla Banca – possono essere configurabili quali transazioni, qualora siano presenti reciproche concessioni, riccorrendo i requisiti di cui all’art. 1965 c.c.
DMS Magazine n. 1/2022