La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza del 16 novembre 2022, n. 33719, interpreta l’art. 38 TUB discostandosi dal precedente orientamento in base al quale la violazione del limite di cui alla norma anzi menzionata comportava la nullità del negozio.
La Cassazione chiarisce che l’art. 38 TUB a) contiene elementi meramente specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto e b) non rientra nella categoria dei preminenti interessi generali della collettività o dei valori giuridici fondamentali in quanto mira a preservare la stabilità patrimoniale degli istituti di credito.
Chiariti tali aspetti, la Suprema Corte precisa che la nullità può configurarsi esclusivamente nel caso in cui la violazione della norma imperativa pone il contratto in contrasto con l’interesse specifico che la medesima norma intende tutelare: se dalla violazione del limite di cui all’art. 38 TUB venisse fatta discendere la nullità del contratto verrebbe leso, da un lato, l’interesse garantito dalla norma di preservare la stabilità patrimoniale delle banche e, dall’altro lato, quello del mutuatario in quanto verrebbe obbligato a restituire immediatamente le somme ottenute a prestito.
Si giunge così a esprimere il seguente principio di diritto: «il limite di finanziabilità di cui all’articolo 38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non è elemento essenziale del contenuto del contratto (…) ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto» e «non integra norma imperativa la disposizione la cui violazione […] potrebbe condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l’interesse che la norma intendeva proteggere».
DMS Magazine n. 2/2022