Corte di Appello di Firenze, 3 giugno 2022, n. 1136: ai fini dell’usura bancaria gli interessi corrispettivi e quelli moratori hanno natura diversa e non si possono cumulare materialmente

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La Corte di Appello di Firenze (sentenza 3 giugno 2022, n. 1136) ha statuito, confermando un orientamento costante della giurisprudenza, che in tema di usura bancaria non si può procedere al cumulo delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori al fine di determinare il tasso soglia, in virtù della diversa natura dei medesimi.

E’ necessario, dunque, procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza. Per gli interessi corrispettivi dovrà applicarsi la disposizione di cui all’art. 2, co. 4, della L. n. 108 del 1996 mentre per quelli moratori, qualora non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della già citata disposizione, comparando il TEG, aumentato della percentuale di mora, con il TEGM del periodo di riferimento.

La sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, rileva la Corte, è scorretta, posto che la normativa non sembra imporre la pretesa sommatoria, da confrontare con l’unico tasso soglia usura ricavato dal TEGM, tra i due tipi di interessi, che hanno una diversa struttura, vengono in rilievo in un diverso momento genetico (gli uni, quelli corrispettivi, dalla nascita dell’obbligazione, gli altri, quelli di mora, solo in una fase eventuale di inadempimento) e si calcolano su basi diverse (gli uni, i corrispettivi sul capitale, gli altri, i moratori sull’inadempimento – cfr. Cassazione, S.U.,  del 18 settembre 2020, n. 19597)

In sintesi, in tema di rapporti bancari e determinazione del tasso soglia usura, si deve escludere che il tasso effettivo, da confrontare al tasso soglia, possa essere determinato per sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora (in senso conforme, cfr. Cassazione, sez. III, 6 maggio 2022, n. 14472; Tribunale Roma, sez. XVII, 1° marzo 2022, n. 3219; Cassazione, sez. VI, 4 novembre 2021, n. 31615).

DMS Magazine n. 5/2022