L’emergenza sanitaria ha provocato l’emanazione di norme che hanno posto forti limiti ai processi volti al recupero dei crediti. Il tutto, complice anche le difficoltà di adeguamento del sistema giudiziario, ha influito molto sul recupero sia giudiziale che stragiudiziale dei crediti.
Quanto alle esecuzioni immobiliari, l’art. 54 ter del Decreto Cura Italia ripreso dal decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, pubblicato in G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020 (c.d. “decreto Milleproroghe”) ove, nello specifico il comma 14 dell’art. 13, ha disposto che la sospensione delle procedure esecutive immobiliari sulla “prima casa”, già disposta dall’art. 54-ter d.l. 18/2020, sia prorogata “fino al 30 giugno 2021”.
Quanto alle esecuzioni presso terzi, dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 31 agosto 2020 sono anche stati sospesi tutti gli obblighi di accantonamento che derivano dai pignoramenti presso terzi effettuati prima dell’entrata in vigore del Decreto che hanno ad oggetto stipendi, salari e altre indennità relative al rapporto di lavoro nonché a titolo di pensione. Mentre gli accantonamenti eseguiti e le somme accreditate antecedentemente alla data di entrata in vigore del Decreto restano cristallizzati e gli importi rimangono dunque definitivamente acquisiti. Gli importi che invece sarebbero dovuti essere accantonati in quel periodo non saranno ad appannaggio del creditore ma il terzo pignorato “le rende fruibili al debitore esecutato”. Tale disposizione opera anche in caso di ordinanza di assegnazione precedente la data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.
DMS Magazine n. 3/2021