Bankitalia: segnalazioni in Centrale Rischi degli accordi “a saldo e stralcio”

DMS Magazine

Banca d’Italia ha di recente pubblicato un’importante precisazione in tema di Centrale Rischi relativamente agli accordi transattivi a saldo e stralcio raggiunti con clienti segnalati a sofferenza.

Nello specifico ha precisato che:

a) se l’accordo prevede che il pagamento della somma concordata avvenga in un’unica soluzione e contestualmente alla stipula, nella rilevazione riferita al mese in cui è stato effettuato il pagamento, l’intermediario creditore segnala il cliente debitore nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per la parte stralciata. Nessuna segnalazione è dovuta per cassa tra le “sofferenze”.

A partire dalla rilevazione successiva nessuna segnalazione è dovuta.

b) Se l’accordo raggiunto prevede un piano di rientro rateale, la quota che il cliente debitore si è impegnato a rimborsare si configura come un nuovo finanziamento rateale.

In questo caso, nel mese in cui le parti hanno raggiunto l’accordo, l’intermediario creditore segnala il cliente debitore nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita” per l’importo stralciato e non effettua alcuna segnalazione tra le “sofferenze”.

Nelle date contabili successive, l’intermediario creditore segnala nella categoria “sofferenze” la quota del credito da rimborsare con importi decrescenti in corrispondenza dei pagamenti man mano ricevuti, fino al pagamento dell’ultima rata concordata.

c) Se l’accordo è efficace con il pagamento dell’ultima rata, l’intermediario creditore segnala il cliente debitore nella categoria “sofferenze” per importi via via decrescenti fino al pagamento dell’ultima rata; la segnalazione nella categoria “sofferenze-crediti passati a perdita” – per il valore dell’importo non riscosso – è effettuata con riferimento alla data contabile in cui è corrisposta l’ultima rata e il credito è estinto.

Banca d’Italia conclude invitando gli intermediari a precisare al cliente, prima di stipulare un accordo “a saldo e stralcio”, le conseguenze che esso comporta in termini di segnalazioni alla Centrale dei rischi. In particolare, dovranno indicare al cliente se il raggiungimento dell’accordo comporti la segnalazione nella categoria “sofferenze – crediti passati a perdita”.

Si ricorda che gli intermediari possono consultare le informazioni della CR relative agli ultimi 3 anni a differenza del soggetto segnalato (diretto interessato) che può accedere alle informazioni che lo riguardano senza alcun limite di tempo.

DMS Magazine n. 06/2021