Il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 900 del 5 marzo 2020, rifacendosi al principio espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. 22/8/2018 n. 20896), ha sancito la legittimità della segnalazione del debitore – per un semplice ritardo nel pagamento delle rate mensili anche per importi modesti – da parte della banca creditrice alla Centrale Rischi Finanziari (CRIF).
Tale pronuncia deriva dalla differenziazione delle finalità che regolano la segnalazione in Crif (privata) rispetto alla segnalazione in Centrale Rischi di Bankitalia (pubblica) e dal concetto di insolvenza al quale fanno riferimento: mentre per la seconda è necessario l’accertamento di uno stato di insolvenza oggettivo e non un semplice ritardo di pagamento, per la prima è sufficiente un minimo e semplice ritardo nel pagamento anche di una sola rata.
La Centrale Rischi di Bankitalia non ha il fine di monitorare le insolvenze meno gravi: monitora, invero, solo quelle più rilevanti, quali le esposizioni per cassa nei confronti dei rapporti in stato di insolvenza (anche non accertata giudizialmente) o in situazione sostanzialmente equiparabile.
Le insolvenze meno rilevanti, invece, assumono interesse per la Crif – Centrale Rischi Finanziari – società privata di autotutela di istituti finanziari.
DMS Magazine n. 01/2021