Il pignoramento presso terzi promosso dal creditor creditoris per un credito, già azionato nell’ambito di un’altra esecuzione dal suo creditore principale, non comporta sospensione automatica di altre eventuali procedure esecutive pendenti. In assenza di espressa dichiarazione da parte del debitore sottoposto alle due procedure esecutive, quest’ultime sono destinate a procedere ed essere soddisfatte entrambe.
La fattispecie:
I.ASS. (omissis) creditore il 4/09/2008 promuoveva un pignoramento mobiliare nei confronti di Sempronio, per il recupero di un credito vantato nei suoi confronti.
In data 17/10/2008, Sempronio riceveva un pignoramento presso terzi da parte di Tizio, creditore della I.ASS. (omissis) e in conseguenza di questa seconda esecuzione, Sempronio era divenuto terzo pignorato.
Sempronio si opponeva al primo pignoramento, ai sensi dell’art. 546 c.p.c. e chiedeva, dunque, che fosse dichiarata l’improcedibilità per primo pignoramento.
Già in sede di opposizione il Giudice rilevava che il pignoramento presso terzi era stato eseguito solo a seguito della procedura esecutiva intrapresa da I.ASS. (omissis) e, pertanto, rigettava le richieste di Sempronio.
La fattispecie veniva sottoposta alla Corte di Cassazione che definitivamente rigettava le richieste di Sempronio con la sentenza della Cass. n. 14597 del 9 luglio 2020.
La massima di diritto: qualora un pignoramento presso terzi abbia ad oggetto un credito che, a sua volta, è stato già azionato in sede esecutiva, il terzo pignorato ha l’onere di dichiarare tale circostanza ai sensi dell’art. 547 c.p.c., restando altrimenti esposto al rischio di restare obbligato sia nei confronti del proprio creditore originario, sia del creditor creditoris. Quest’ultimo, apprendendo notizia dell’azione esecutiva intrapresa dal proprio debitore, può sostituirsi allo stesso in forza dell’ordinanza di assegnazione del credito, che determina una successione a titolo particolare nel diritto ai sensi dell’art. 111 c.p.c., oppure mediante istanza di sostituzione ex art. 511 c.p.c.
DMS Magazine n. 09/2021