La Suprema Corte, in ipotesi di illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi, riconosce al soggetto segnalato sia il danno non patrimoniale alla persona con riguardo ai valori della reputazione e dell’onore, sia il danno al patrimonio (cfr. ex plurimis Cassazione n. 12929/2007 e 15609/2014).
Il Tribunale di Potenza, con la sentenza del 21 ottobre 2020, n. 747, ha statuito che entrambe le tipologie di danni, conseguenti all’illegittima segnalazione al CRIF, devono essere provati.
Nel caso deciso dai giudici di merito, l’attore aveva chiesto il risarcimento sia del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale, deducendo di non aver potuto accedere a qualsivoglia tipo di finanziamento e ai canali istituzionali del credito in presenza di tale segnalazione e di aver subito, proprio per l’impossibilità di accedere a qualunque tipo di finanziamento, innumerevoli difficoltà nel continuare a svolgere l’attività di riparazione di elettrodomestici e personal computers in forma di ditta individuale senza darne prova non avendo provato neanche la sua qualità di imprenditore come correntista.
E’ bene ricordare che in relazione al danno non patrimoniale, la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che, in materia di responsabilità civile per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, il danno all’immagine ed alla reputazione, in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente “in re ipsa”, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cassazione n. 7594/2018).
DMS Magazine n. 6/2022