La segnalazione in CRIF non lede l’immagine del segnalato e non rappresenta una violazione della normativa deontologica, di buona condotta e privacy

DMS Magazine

Un soggetto veniva segnalato in CRIF per due finanziamenti in regolare ammortamento e per due mutui in cui si registrava un ritardo nel pagamento di una rata e per il quale veniva lasciata una fideiussione.

Da tale segnalazione derivava un negato finanziamento. Il soggetto presentava, pertanto, un ricorso dinanzi al Tribunale di Lecce ritenendo che la segnalazione fosse contraria alla normativa deontologica, di buona condotta, della privacy e lesiva della propria immagine. Richiedeva, dunque, la cancellazione del proprio nominativo in CRIF.

L’autorità giudicante, con ordinanza del 14/12/2020, respingeva la domanda cautelare ritenendo che:

  • non sussiste il requisito del fumus boni iuris, essendo stati rispettati gli artt. 3 e 6 del Codice di deontologia e buona condotta allegato al codice privacy;
  • avere informazioni creditizie positive è sicuramente un elemento che gioca a favore della erogazione di un finanziamento ma altri fattori possono essere considerati da un Istituto di credito per decidere in autonomia se erogare o meno un prestito”;
  • la presenza in CRIF dei ritardi della debitrice principale rispetto al pagamento di una sola rata dei mutui chirografari “risiede nel fatto che l’aver recuperato l’arretrato tre giorni dopo l’interrogazione della banca dati non può oggettivamente consentire di escludere l’indicazione di quel ritardo, fino all’aggiornamento dell’informazione”.

Tribunale di Lecce, pertanto, rigettava il ricorso per difetto di fumus boni iuris, sostenendo assorbito l’esame del periculum in mora.

DMS Magazine n. 08/2021