Un soggetto veniva segnalato in CRIF per due finanziamenti in regolare ammortamento e per due mutui in cui si registrava un ritardo nel pagamento di una rata e per il quale veniva lasciata una fideiussione.
Da tale segnalazione derivava un negato finanziamento. Il soggetto presentava, pertanto, un ricorso dinanzi al Tribunale di Lecce ritenendo che la segnalazione fosse contraria alla normativa deontologica, di buona condotta, della privacy e lesiva della propria immagine. Richiedeva, dunque, la cancellazione del proprio nominativo in CRIF.
L’autorità giudicante, con ordinanza del 14/12/2020, respingeva la domanda cautelare ritenendo che:
Tribunale di Lecce, pertanto, rigettava il ricorso per difetto di fumus boni iuris, sostenendo assorbito l’esame del periculum in mora.
DMS Magazine n. 08/2021