In base all’art. 38 TUB il mutuo fondiario è un’operazione che si caratterizza per concentrare la copertura del rischio di rientro dell’erogato sul solo immobile mobilizzato e contestualmente iscritto in ipoteca di primo grado. Pertanto, nel mutuo fondiario è proprio la garanzia dell’ipoteca a conformare il credito (merito e quantità).
Per questo motivo, un mutuo ordinario non può trasformarsi in un mutuo fondiario, neanche con la successiva costituzione di ipoteca a garanzia del credito.
Dunque, la concessione del credito fondiario deve essere contestuale e simultanea all’erogazione della garanzia. Non può rendersi contestuale un’ipoteca per un credito preesistente.
Questo è quanto espresso dalla Corte di Cassazione, con un’ordinanza dello scorso 10 febbraio.
DMS Magazine n. 05/2021