L’art. 54 ter, d.l. n. 18/2020, convertito con modifiche nella legge n. 27 del 2020, ha disposto la sospensione delle procedure esecutive sull’abitazione principale, per la durata di sei mesi a decorrere dal 30 aprile 2020.
Sul punto, risulta rilevante l’ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 25 maggio 2020 che contrariamente a quanto statuito dalla Circolare del Presidente di Sezione in relazione all’art. 54 ter del 19.05.2020, ha statuito che per essere disposta la sospensione della procedura, la situazione abitativa del debitore – per essere opponibile alla procedura – deve essersi concretizzata anteriormente all’instaurazione della procedura esecutiva.
Ricordiamo che la situazione abitativa:
L’ordinanza del Giudice campano trova supporto da:
1) una pronuncia della Corte di Cassazione, sentenza n. 2462 del 1982, secondo la quale “è dal momento della notifica del pignoramento al debitore che si cristallizza la situazione giuridica opponibile ai creditori pignoranti e ai terzi che dall’esecuzione forzata acquisiscano diritti. Pertanto, la circostanza di adibizione dell’immobile ad abitazione principale del debitore dovrà preesistere al momento della notifica dell’atto di pignoramento, perché la procedura esecutiva possa essere sospesa”;
2) da una interpretazione dottrinale dell’art. 560 c.p.c., come novellato nel 2019, che ribadisce il principio in precedenza espresso dalla Corte di Cassazione, ovvero l’irrilevanza di trasferimenti di residenza dell’esecutato successivi alla ricezione della notifica del pignoramento. Precisiamo che la pronuncia summenzionata si discosta dall’orientamento maggioritario secondo il quale l’abitualità della dimora sia requisito da indagare unicamente al 30 aprile 2020, momento di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Cura Italia oppure che il requisito debba essere presente sia al momento della notifica del pignoramento che alla data di entrata in vigore della legge.
DMS Magazine n. 07/2021