La sospensione dei termini processuali, dettata dall’emergenza sanitaria, si applica anche al precetto?
L’interrogativo è tuttora al centro del dibattito di numerosi studi legali e degli operatori del diritto.
Per consolidata giurisprudenza, infatti, l’atto di precetto è un atto di carattere stragiudiziale, propedeutico al procedimento esecutivo e, come tale, non soggetto alla sospensione feriale dei termini.
Il dubbio interpretativo, quindi, nasce dall’equiparabilità o meno della sospensione feriale alla sospensione prevista dalla decretazione d’urgenza. In caso affermativo, infatti, il termine di efficacia del precetto non risulterebbe sospeso.
La Corte di Cassazione, con la Relazione n. 28 dell’1/4/2020, ha eliminato qualsivoglia dubbio interpretativo, chiarendo che la sospensione vada applicata anche al termine di efficacia del precetto.
A parere della Corte, la disposizione del comma 2 dell’art. 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 va letta nel senso di ritenere che la sospensione dei termini “opera per tutti gli atti processuali, compresi quelli necessari per avviare un giudizio di cognizione o esecutivo (atto di citazione o ricorso, ovvero atto di precetto), come per quelli di impugnazione (appello o ricorso per cassazione)”.
Viene così espressamente confermato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità a tenore del quale la nozione di “termine processuale”, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, essendo espressione di un principio immanente nel nostro ordinamento, non può ritenersi limitata all’ambito del compimento degli atti successivi all’introduzione del processo, dovendo invece estendersi anche ai termini entro i quali lo stesso deve essere instaurato, purché la proposizione della domanda costituisca l’unico rimedio per la tutela del diritto che si assume leso.
DMS Magazine n. 04/2021