La Suprema Corte (sentenza del 21 ottobre 2022, n. 31255) ha statuito che nel caso in cui sia tempestivamente impugnato il decreto di trasferimento immobiliare con opposizione agli atti esecutivi, per vizi relativi al procedimento di vendita ovvero per vizi suoi propri, laddove l’opposizione risulti fondata, essa va accolta e il decreto va dichiarato inefficace, anche in pregiudizio dei diritti dell’aggiudicatario, benché esso sia stato eventualmente trascritto in pendenza dell’opposizione.
D’altronde gli atti di esecuzione posti in essere in pendenza della sospensione del processo esecutivo o, comunque, in violazione di uno specifico provvedimento del giudice dell’esecuzione che ne vieti il compimento durante un certo periodo di tempo, sono invalidi e tale invalidità non può venir meno, ex tunc, neanche in caso di successiva revoca del provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva disposto il temporaneo divieto, revoca che (sempre che non sia inammissibile per altre ragioni) può avere effetti solo per il futuro, consentendo l’attività vietata ex nunc, ma non può in nessun caso avere effetti retroattivi, in quanto il divieto ha già esplicato, per il passato, i suoi effetti, il che determina una situazione analoga a quella del provvedimento cui è stata data esecuzione, rendendo irreversibilmente invalida l’attività esecutiva effettuata in sua pendenza.
DMS Magazine n. 7/2022